Con il Nuovo Regolamento Macchine entrato in vigore nel 2021, sono state introdotte diverse novità per gli operatori economici che immettono sul mercato macchinari e prodotti.
Fra le tante, in questo articolo approfondiremo l’introduzione e la suddivisione dei ruoli fra i soggetti principali della catena produttiva dei macchinari. Il Regolamento, infatti, introduce la suddivisione dei ruoli tra fabbricante, importatore e distributore del macchinario.
Cosa significa, questo nello specifico e quali sono le ripercussioni per chi importa macchine e macchinari nel mercato europeo?
Scopriamolo in questo articolo!
Chi sono i soggetti della catena produttiva?
Una delle modifiche introdotte dal Nuovo Regolamento Macchine rispetto alla normativa vigente in precedenza, riguarda la definizione dei cosiddetti “operatori economici”.
Solo tali soggetti possono immettere macchine sul mercato dell’Unione Europea e, quindi, i prodotti che fanno riferimento alla direttiva macchine 2006/42/CE.
Gli operatori economici vengono individuati come: “il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l’importatore o il distributore, il fornitore di servizi di logistica o qualsiasi altra persona fisica o giuridica soggetta a obblighi in relazione alla fabbricazione dei prodotti, la loro vendita sul mercato o la loro entrata in servizio in conformità della pertinente normativa di armonizzazione dell’Unione”
Quali sono le differenze fra queste figure e a quali obblighi devono sottostare secondo la normativa vigente?
Fabbricante e rappresentante autorizzato
Il regolamento 2019/1020 dell’Unione Europea definisce all’articolo 3 punto 8 che il “fabbricante” è qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto, oppure lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio.
Quindi è il soggetto che si assume la responsabilità della conformità del prodotto ai requisiti della normativa applicabile a quel prodotto.
Com’è facile evincere dalla definizione della normativa, è possibile distinguere il fabbricante “reale” e quello “apparente”.
Il prodotto, infatti, può anche essere progettato e costruito per un altro soggetto, che apporrà sui di esso il proprio nome o marchio commerciale: questo soggetto, secondo la normativa, sarà a tutti gli effetti il fabbricante, indipendentemente dal fatto che abbia realizzato o meno il prodotto e, per questo, sarà obbligato agli adempimenti previsti dalla legge in materia di conformità.
Il fabbricante ha l’obbligo di redigere o di far redigere:
- la procedura di valutazione di conformità del prodotto, verificando che esso rispetti i requisiti richiesti dalle direttive della Comunità Europea;
- la dichiarazione di conformità UE
- il fascicolo tecnico, preparato prima dell’immissione sul mercato del macchinario;
- ha l’eventuale obbligo di apporre il marchio CE;
- ha l’obbligo di mettere a punto eventuali azioni correttive laddove il prodotto immesso sul mercato non fosse conforme alle direttive della Comunità Europea.
Il fabbricante ha inoltre la possibilità di nominare con mandato scritto un rappresentate autorizzato.
Questa figura si occupa di svolgere in sua vece alcune mansioni come, per esempio, cooperare con le autorità nazionali competenti, per fornir loro la documentazione tecnica o la dichiarazione di conformità UE nel caso di una richiesta motivata, rappresentando il fabbricante nella conservazione di tali documenti e, in caso di rischio di un’eventuale non conformità, si occupa dello svolgimento di tutte le azioni richieste dal caso specifico.
Importatore
Lo stesso regolamento definisce “importatore” qualsiasi persona fisica o giuridica che immette sul mercato dell’Unione un prodotto proveniente da un paese terzo.
La direttiva macchine 2006/42/CE non contempla la figura dell’importatore, per questo il Nuovo Regolamento Macchine assume un’importanza rilevante nella definizione degli obblighi e delle responsabilità di questa figura che, spesso, non è facile distinguere.
Le principali responsabilità dell’importatore sono:
- verificare che la dichiarazione di conformità del prodotto sia stata redatta e conservarla per almeno 10 anni dalla data di immissione sul mercato;
- verificare che la documentazione tecnica richiesta dalla normativa sia stata redatta e che possa essere messa a disposizione delle autorità quando richiesto;
- garantire che il prodotto non venga modificato in nessun modo che possa mettere a repentaglio la sua sicurezza e conformità;
- informare le autorità di eventuali rischi presenti sul prodotto in ogni Stato membro in cui il prodotto e stato introdotto;
- garantire che, in caso vi siano delle non conformità sul prodotto, sia messa tempestivamente in atto un’adeguata azione correttiva o che si cerchi di ridurre i rischi generati dal prodotto.
L’importatore ha inoltre il dovere di riportare i propri dati (nome, indirizzo, denominazione commerciale ecc) sul prodotto o in un documento di accompagnamento o sull’imballaggio utilizzato per la vendita o per facilitare il trasporto.
Distributore
Il distributore è quella persona, fisica e giuridica, che distribuisce sul mercato un prodotto: si tratta di una figura diversa sia dal fabbricante che dall’importatore e, per questo, sono diversi anche i suoi obblighi.
Il distributore deve:
- accertarsi della conformità dei macchinari con le direttive della Comunità Europea;
- garantire la conoscenza della documentazione tecnica connessa al prodotto;
- segnalare eventuali incongruenze o non conformità del prodotto;
Il suo ruolo è principalmente di vigilanza e di controllo degli elementi documentali della marcatura CE.
Fornitore dei servizi di logistica
Quando si fa riferimento al fornitore di servizi di logistica, si intende “qualsiasi persona fisica o giuridica che offre, nell’ambito di un’attività commerciale almeno due dei seguenti servizi: immagazzinamento, imballaggio, indirizzamento e spedizione, senza essere proprietario dei prodotti interessati” (esclusi i servizi postali o di trasporto merci definiti all’articolo 2, punto 1 della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e all’articolo 2, punto 2 del regolamento UE 2018/644 del Parlamento europeo)
Il fornitore di servizi di logistica non è, formalmente, un operatore economico ma lo diventa nel momento in cui, per i prodotti da loro gestiti, non vi siano fabbricanti, importatori o rappresentanti autorizzati nell’UE per tali prodotti.
Prima di accettare di prestare il servizio di logistica per un prodotto, essi dovrebbero verificare col proprio cliente se esiste già nell’UE uno degli altri tipi di operatore economico per quel prodotto. In caso negativo, assumono il ruolo di operatore economico, e devono essere messi nelle condizioni di poter ottemperare agli obblighi normativi previsti per tali figure.
Problemi interpretativi e considerazioni
L’art.4 del nuovo regolamento macchine, come abbiamo visto, prevede che un prodotto soggetto alla normativa possa essere immesso sul mercato solo se esiste un operatore economico.
Questo assunto ha delle ripercussioni anche sull’importazione di macchine provenienti da paesi extra UE, possibile solo se è stato stabilito nel territorio europeo un operatore economico responsabile degli obblighi specifici, sulla base del suo ruolo nella catena di distribuzione.
Lo stesso articolo, inoltre, è stato oggetto di dubbi interpretativi, chiariti dalla Commissione europea con una comunicazione 2021/C 100/01.
La definizione dettagliata dei ruoli degli obblighi aiuta soprattutto in caso di eventuali azioni di sorveglianza del mercato, rendendo più preciso il controllo della sicurezza dei macchinari.