Nel nostro mondo globalizzato e interconnesso, la possibilità di migliorare l’efficienza delle operazioni aziendali passa anche attraverso l’acquisto di nuove macchine e sistemi più all’avanguardia di quelli che possiamo trovare sul mercato locale.
Queste macchine possono provenire dai paesi più diversi: Stati Uniti, Cina, Messico, Corea, Giappone, Australia, ognuno con differenti metodi di produzione, sistemi elettrici differenziati, legislazioni a cui fare riferimento.
Proprio la differenza tra le varie normative che regolano la progettazione e la produzione dei macchinari ha dato vita ad accordi internazionali che guidano gli standard di sicurezza e determinano la responsabilità derivante dall’uso della macchina.
In Italia, la sicurezza di un macchinario è certificata attraverso la marcatura CE, riconosciuta a livello europeo come garanzia della conformità della macchina, nel suo complesso, agli standard di sicurezza stabiliti e verificabili.
Quando un prodotto viene importato da paesi extra UE, il marchio CE non è però sempre presente. Questo determina un trasferimento di responsabilità, dal fabbricante all’utilizzatore, riguardo la sicurezza nell’uso del macchinario nei confronti di chi lo utilizza.
In altre parole, se una macchina non marcata CE viene comunque utilizzata da un dipendente, per ogni eventuale incidente ne risponderà il datore di lavoro e non il fabbricante.
Conviene allora importare macchinari dall’esterno dell’UE? Sì, a patto che si seguano delle semplici regole per la messa in sicurezza durante l’utilizzo.
La Marcatura CE per macchine non UE
Poniamo il caso che un’azienda tessile decida di acquistare una macchina tessitrice dal Taiwan, nazione in cui questo settore è in costante crescita.
Dopo aver stretto un accordo commerciale con il fabbricante della macchina, all’importatore-acquirente resta da controllare che il macchinario sia conforme agli standard di sicurezza riconosciuti nel suo paese per lavorare in tranquillità, senza mettere a rischio la salute dei suoi dipendenti.
Se appartiene all’Unione Europea, questi standard di sicurezza sono stabiliti da diversi protocolli, primo fra tutti la Direttiva Macchine 2006/42/CE, a cui si fa riferimento per la valutazione dei rischi di una macchina.
La conformità a questi requisiti deve essere rispettata anche per macchinari non a marchio CE, importati da paesi extra UE, ma utilizzati in territorio UE. Non si può mettere in funzione una macchina che non sia ritenuta sicura, a seguito di un’accurata valutazione dei rischi, anche se la stessa macchina risulta idonea nel suo luogo di produzione, dove si rispettano standard di sicurezza diversi.
Come fare quindi a importare una macchina non UE, priva di marchio CE? Per l’importatore e il fabbricante si aprono tre possibilità:
- il fabbricante ha un mandatario in un paese facente parte dell’Unione Europea, il quale può apporre la sua marcatura CE dopo aver eseguito la Dichiarazione di Conformità e avere istituito il fascicolo tecnico;
- il fabbricante può apporre il marchio CE, dopo aver fatto eseguire la Dichiarazione di conformità e avere istituito il fascicolo tecnico affidandosi a un ente UE riconosciuto;
- l’importatore si fa carico della responsabilità sulla sicurezza del macchinario, occupandosi di far eseguire la valutazione dei rischi attraverso dei test report sulla macchina;
- l’importatore può accettare la macchina come prototipo, chiedendo al fabbricante di apporre la marcatura CE come se avesse costruito il prodotto su mandato e richiesta dell’importatore. Lo stesso importatore provvederà ai test report di valutazione per la costituzione del fascicolo tecnico.
Documenti utili per la marcatura CE su macchine extra UE
Ricapitolando, per l’importazione delle macchine non UE su territorio UE è necessario apporre la marcatura CE, prima o dopo l’entrata della macchina nel paese europeo di destinazione – e comunque obbligatoriamente prima del primo utilizzo.
Per poter utilizzare da subito il macchinario, in una situazione ideale, il prodotto dovrebbe essere accompagnato da tre documenti:
- marcatura CE;
- dichiarazione di conformità;
- manuale d’uso e di manutenzione.
In caso di mancanza di uno o più di questi documenti, la responsabilità sulla sicurezza del macchinario va a ricadere sul soggetto che la utilizza. Suo è il compito di verificare la presenza di questi documenti; se uno di questi manca, però, non è tutto perduto.
Dal momento che, secondo la legislazione europea, un macchinario può essere usato se rispetta gli standard di sicurezza, l’importatore del macchinario privo di marchio CE può richiedere l’esecuzione della perizia di conformità sulla macchina extra UE.
La perizia di conformità è una verifica che può passare attraverso la stessa marcatura CE (in questo modo si ottiene il marchio definitivamente, ma il processo è più lungo e oneroso), o attraverso la valutazione prevista dall’allegato V del Dlgs.81.
Il Dlgs.81 è un decreto legge specifico per la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro. L’allegato V è dedicato specificatamente all’utilizzo di attrezzature non certificate CE e a cosa deve fare l’importatore quando la macchina non è dotata della dichiarazione di conformità europea.
Valutazione vizi palesi
L’assenza del marchio CE fa sì che il datore di lavoro diventi responsabile dei rischi derivanti dall’uso della macchina. Per mettere in sicurezza i propri dipendenti è indispensabile che, al momento della ricezione del macchinario, in assenza di marchio CE, venga effettuata una valutazione dei vizi palesi presenti sulla macchina.
I vizi palesi sono quei difetti propri del macchinario, difetti intesi come elementi mancanti per garantire la massima sicurezza del prodotto, come ad esempio l’assenza di un riparo per l’accesso a una zona pericolosa, o l’assenza di un circuito di comando che gestisce la sicurezza della macchina e provveda al suo spegnimento in caso di uso pericoloso.
La correzione dei vizi diventa quindi incarico del datore di lavoro, che dovrà mettere in pratica tutte le misure di sicurezza possibili per poter realizzare il fascicolo tecnico e richiedere la dichiarazione di conformità del macchinario, così da poterlo inserire nel processo produttivo della sua azienda.
Attenzione, infine, all’apposizione del marchio CE: questo deve riferirsi all’intero macchinario nel suo complesso e includere tutti i componenti; non è valido se è presente su un solo componente, ad esempio il motore, e non sul resto della macchina.